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CITANDO UNA LEGGE DEL 2000 È POSSIBILE NEGARE IL CONTROLLO DEL GREEN PASS ALLE FFOO E A TUTTI I PUBBLICI UFFICIALI

Allora le Forze dell’Ordine ed in generale tutti i Pubblici Ufficiali non ci possono più chiedere il “lasciapassare verde”
Infatti c’è stata una Legge, per semplificare le cose burocratiche, che dice che se una cosa è già in mano all’Amministrazione Pubblica un Pubblico Ufficiale non la può chiedere…

(Collegato a Truman TV Internationalhttps://www.radiotruman.tv/canali/truman-tv-international.html
Rubrica di Informazione ed Intrattenimento del Direttore Responsabile Maurizio Seby Bartolini)

La norma è ben nota a tutti quanti ed è quella che riguarda la cosiddetta Autocertificazione, sappiamo che ormai da molti anni a questa parte non c’è più la necessità di produrre ed esibire alla Pubblica Amministrazione tutta una serie di documenti.

01

La regola generale si basa sul principio che se è la stessa Pubblica Amministrazione ad essere in possesso di determinati documenti, attestazioni, certificazioni, ecc…, non è più il cittadino che deve preoccuparsi di acquisire il documento e fornirlo alla Pubblica Amministrazione ma può in generale: 1) o autocertificare lo stato dal quale il documento dovrebbe essere la prova; 2) o in molti casi semplicemente dire all’Amministrazione “…guarda che il documento è tuo, l’hai prodotto e redatto tu, quindi vai a cercartelo…”

(a fine articolo il vademecum su: “Come difendersi da chi chiede il Green Pass...”)

La Polizia ed in genere tutti i Pubblici Ufficiali non possono chiedere il Green Pass.

Quando a chiedere il Green-Pass è un Pubblico Ufficiale si applicherà l’art. 43 del DPR 445/2000 secondo cui: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

Risponderemo quindi con questa frase:Ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 faccio presente che tutti i dati concernenti il certificato verde Covid-19 sono reperibili sulla piattaforma nazionale “digital green certificate” di cui al DPCM 17.06.2021; la invito a verificare i dati concernenti il certificato richiesto mediante acquisizione d’ufficio in via telematica dei dati registrati sulla piattaforma che, in quanto già in possesso della pubblica amministrazione, non devono essere documentati dall’interessato.”

Il Pubblico Ufficiale potrebbe essere colto alla sprovvista e non sapere cosa rispondere: mostrategli la citazione della Legge qui sopra e ricordategli che se non può controllare, se il GP lo avete oppure no, allora ovviamente non vi può multare.

A questo punto non potranno fare assolutamente nulla perché questa risposta è perfettamente legittima, perché io cittadino non ho nessun obbligo di munirmi di un certificato che viene in realtà prodotto e rilasciato dalla Pubblica Amministrazione…

Ma la cosa più importante è che non potranno nemmeno chiederci di autocertificare il “lasciapassare” perché il GP è un’attestazione di tipo sanitario, di tipo medico, perché attesta, come sappiamo, o il tampone negativo o l’avvenuta puntura oppure la guarigione dalla malattia covid 19.

Sono tutte circostanze di tipo sanitario che lo stesso dpr 445 del 2000 vieta di autocertificare, quindi l’Amministrazione Pubblica è in una situazione complessa, per non dire altro, perché l’unica cosa che può fare il Pubblico Ufficiale che sta facendo il controllo è andarsene, per così dire, con la coda fra le gambe ed eventualmente andare a controllare la “certificazione verde”, se potrà, attraverso la piattaforma nazionale… quindi non potrà pretendere dal soggetto controllato che esibisca il codice QR o il documento cartaceo.

Quindi la raccomandazione è quella di scaricare il vademecum e stamparlo… ve lo portate dietro e poi sta a voi, quando della Polizia vi chiederà la “certificazione verde” se attuare tutte le strategie prima, perdendo mezz’ora parlando per concludere ed usare questa come ciliegina sulla torta… oppure, se avete fretta e avete un appuntamento o avete di meglio da fare, potete presentare direttamente questa frase.

Ricordiamo che i Pubblici Ufficiali sono le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, GdF, Polizia Municipale) mentre deve essere chiaro che tutti i negozianti o qualunque esercente non è un pubblico ufficiale, come del resto i funzionari e/o dipendenti di Poste SpA, sono dipendenti privati e quindi non hanno natura di Pubblici Ufficiali… al massimo possono essere considerati incaricati di Pubblico Servizio, perché l’attività postale è un pubblico servizio e non hanno veste di pubblici ufficiali, oltretutto la stessa cosa dovrebbe valere anche per tutti i controllori dei treni e sui mezzi pubblici perché spesso sono aziende municipali e talvolta private quindi anche per loro vale lo stesso ragionamento, sono dipendenti e non ricoprono alcuna veste pubblica… però se intervenisse la Polfer sui treni chiaramente trattandosi di Pubblici Ufficiali, in merito alla domanda sul “lasciapassare verde”, ecco che si può dare tranquillamente questa…

02

In sostanza la platea dei soggetti ai quali si può dare questa risposta (quella che abbiamo citato prima) è ristretta e riguarda soltanto effettivamente i pubblici ufficiali a tutti gli effetti.

Per quanto riguarda poi tutti gli Uffici Pubblici come per esempio la Circoscrizione o il Comune, dove bisogna recarsi a fare delle pratiche, oppure come quando uno viene convocato dall’Agenzia delle Entrate e sulla convocazione c’è scritto di presentarsi con il “lasciapassare verde”, ecco in questo caso essendo pubblici ufficiali la risposta è sempre la stessa (come sopra citata), non hanno nessun diritto di pretendere l’esibizione perché se lo possono cercare da soli perché “…sono tenuti ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni…”

Queste informazioni sono veramente importanti perché questa è una cosa che cambia di molto le regole del gioco… è vero che adesso del covid non si parla più ma tutte le regole, tutte le restrizioni, rimangono e quindi noi dobbiamo adottare le nostre difese legali fino a che non crollerà tutto questo castello costruito per continuare a vessare le persone.

Adottiamo il sistema di utilizzare le leggi, quelle leggi che hanno scritto loro e che come in questo quella legge è stata scritta dall’anno 2000 per cui è nota e deve essere nota a tutti quanti.

03

Con le nuove disposizioni del regime totalitario saremo esposti a continue richieste di esibizione e controllo del certificato verde Covid-19. Come al solito chi fa le norme, a causa della sua profonda ignoranza o per la fretta di assoggettare tutti i cittadini italiani a un controllo globale, non si rende conto che tutti i settori del diritto sono connessi e qualunque nuova norma interagisce con quelle precedenti.

Tutto ciò potrà essere sfruttato a nostro vantaggio.

Quando ci chiederanno il green pass sui mezzi di trasporto, al cinema, in un ristorante, in banca, alla posta ecc… a prescindere che la richiesta provenga da un privato, da un controllore o dalle forze dell’ordine, la reazione deve essere quella di pretendere che vengano rispettate le leggi ed in particolare il GDPR sulla privacy.

Invece di rispondere dobbiamo cominciare a fargli una serie di domande che qui elenchiamo.
In caso a chiedere il G.P. siano le Forze dell’Oordine, come Polizia e Carabinieri passare direttamente al punto D (N.B. con i controllori, sui mezzi di trasporto si parte dal punto A).

    A) Lei è il titolare dell’attività?
Chiediamolo sempre, anche quando sarà ovvio che chi ci ha chiesto il green pass non lo è.

    B) Se la risposta è sì, allora passiamo al punto c), se è no, la domanda successiva è: Mi esibisca un documento di identità e il documento scritto di delega a lei ad effettuare l’attività di controllo del green pass.
Ai sensi dell’art. 15, comma 10, del DPCM 17.06.2021, come modificato dall’art. 1, lett. h) del DPCM 17.12.2021, “tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni.”

Il documento di delega deve essere in originale sottoscritto dal titolare dell’attività.

Ovviamente abbiamo tutto il diritto di controllare che chi ha firmato il documento di delega sia veramente il titolare dell’attività per cui il controllore dovrà avere a disposizione anche una visura presso il registro delle imprese dal quale risulti il nominativo del titolare dell’attività.

Nel caso di società grandi come le banche la cosa sarà particolarmente complessa, le visure del registro delle imprese sono spesso di centinaia di pagine e a volte non basta perché bisogna anche verificare i verbali del consiglio d’amministrazione o dell’assemblea dei soci dove sono state conferite singole deleghe ai membri del consiglio d’amministrazione. Ricordiamoci che è chi chiede il green pass che deve dimostrarci di poterlo fare. Noi abbiamo tutto il sacrosanto diritto di controllare.

    C) Anche il titolare dell’attività dovrà identificarsi con un documento di identità e con una copia dell’estratto del registro delle imprese dal quale risulti che egli o ella sia effettivamente titolare.

    D) Chiederemo a questo punto al titolare dell’attività o al delegato di esibire la nomina a responsabile del trattamento dei dati da parte del Ministero della Salute ed al delegato di esibire anche la sua nomina da parte del titolare della struttura. Infatti, i dati della piattaforma nazionale digital green pass appartengono, quanto alla titolarità del trattamento, al Ministero della Salute che deve nominare tutti i singoli gestori di attività come responsabili del trattamento. Questi ultimi, se non sono loro ad effettuare il controllo dovranno nominare con atto formale (cioè scritto) il soggetto delegato al controllo. Il titolare o il delegato dovranno, quindi, esibire un documento del Ministero della Salute contenente la nomina del responsabile, il delegato dovrà esibire anche il documento con la sua nomina. Anche in questo caso ovviamente il documento deve essere originale oppure, se si tratta di un documento elettronico, chi ce lo esibisce deve avere anche i dati del pannello di firma del documento elettronico e rilasciare una attestazione di conformità del documento elettronico.

Anche le Forze dell’Ordine, arrivati a questo punto, dovranno esibirci un loro documento di identità in quanto responsabili del trattamento dei dati da parte del Ministero.

    E) Ammettiamo che il titolare o il responsabile siano in regola con i punti da a) a d), siamo ancora ben lontani dalla possibilità per loro di verificare il nostro marchio verde. Infatti, a questo punto chiederemo che ci venga consegnata su apposita modulistica l’informativa di cui agli artt. 12 e 13 GDPR. Infatti, chiunque subisca un trattamento dei dati personali deve essere informato in merito a:

a.) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b.) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c.) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d.) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e.) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f.) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a.) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b.) l’esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c.) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d.) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;

e.) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f.) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

    F) Se il solerte titolare dell’attività dove vogliamo entrare avrà anche la modulistica del GDPR potremo passare a questo punto nel vivo dell’attività di verifica. Se il titolare o il delegato tenteranno di verificare il green pass con un telefono cellulare dovremo subito fermarli! Lo strumento di verifica del green pass deve essere dedicato solo a questa attività, non può essere un cellulare privato che non dà garanzia del fatto che il controllore non conservi i dati della persona controllata: abbiamo diritto a verificare che sullo strumento elettronico ci sia solo l’applicazione per il controllo e null’altro.

    G) Se manca uno qualsiasi dei documenti e delle informazioni che abbiamo elencato non è possibile procedere al controllo del green pass. Si badi, non per colpa nostra, ma del titolare dell’attività o del suo delegato la cui disorganizzazione impedisce di applicare la legge! Impedirci di fruire del servizio richiesto a questo punto non sarà lecito e la responsabilità legale cadrà sulla singola persona che ce lo sta impedendo.

    H) Alla fine di questa lunga conversazione con il titolare o il delegato che ci vogliono controllare il green pass possiamo passare alle eccezioni di merito. In particolare, faremo notare al titolare o al delegato che il green pass è stato istituito dal Regolamento Europeo 953/2021 e che è destinato solo a facilitare lo spostamento tra paesi membri dell’Unione Europea. Potremo a questo punto far notare che non stiamo viaggiando al di fuori del territorio della Repubblica Italiana e chiedere al titolare o al delegato di spiegarci come fa a controllare il “lasciapassare verde” in base alle disposizioni del Regolamento UE 953/2021. Se ancora insiste gli diremo che non abbiamo intenzione di entrare in un esercizio che viola le norme europee e che discrimina tra clienti in base ai trattamenti sanitari ricevuti e ce ne andremo senza aver mostrato alcun green pass.

    I) Prendiamo tutto il tempo necessario ad esaminare con il titolare o il delegato le molteplici problematiche giuridiche connesse al marchio verde. Nel frattempo, non potrà lavorare e i suoi affari andranno sempre peggio. È un bene che sia così. Chi chiede un lasciapassare ai suoi clienti non merita di restare sul mercato, che porti i libri in tribunale e lasci spazio a chi svolge attività di impresa rispettando i diritti fondamentali inviolabili.  

    J) Banche, uffici postali e mezzi di trasporto. Qui vengono svolte attività che rientrano nella nozione di pubblico servizio. Se, quindi, ci impediranno di entrare per mancanza del marchio verde faremo presente al soggetto preposto al controllo che saremo costretti a presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il controllore dovrà naturalmente dirci il suo nome ai fini della denuncia. Se rifiuterà di farlo sarà opportuno chiamare i carabinieri o la polizia per farlo identificare ai fini della denuncia.

    K) La polizia ed in genere tutti i pubblici ufficiali non possono chiedere il Green Pass. Quando a chiedere il Green-Pass è un pubblico ufficiale si applicherà lart. 43 del DPR 445/2000 secondo cui: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.»
Risponderemo quindi con questa frase: “Ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 faccio presente che tutti i dati concernenti il certificato verde Covid-19 sono reperibili sulla piattaforma nazionale “digital green certificate” di cui al DPCM 17.06.2021; la invito a verificare i dati concernenti il certificato richiesto mediante acquisizione d’ufficio in via telematica dei dati registrati sulla piattaforma che, in quanto già in possesso della pubblica amministrazione, non devono essere documentati dall’interessato.”

Il pubblico ufficiale potrebbe essere colto alla sprovvista e non sapere cosa rispondere: mostrategli la citazione della legge qui sopra e ricordategli che se non può controllare se il GP lo avete oppure no, allora ovviamente non vi può multare.

Per specifiche del caso potete andare a vedere le varie situazioni e informazioni sul sito www.difendersiora.it dove troverete come Agire e come Difendersi da tutte queste situazioni poco simpatiche perpetrate da coloro che continuano a vessarci.

Maurizio Seby Bartolini
Direttore Responsabile

Lex Aequa Omnia

 

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